È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile il decreto legge n. 36 (“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR) che, all’articolo 19, istituisce il Portale Nazionale del Sommerso. La norma, che modifica l’articolo 10 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevede che “al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva, nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale”, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Portale nazionale del sommerso
Il PNS, in realtà, non è un portale destinato esclusivamente a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso. Ed infatti, da un’attenta disamina dell’art. 19 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, si evince che: “[…] le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale […] il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi […] nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale […]”.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Pertanto, il nuovo Portale è destinato a contenere: le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale; i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza. Il Portale nazionale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi. Inoltre, si prevede che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi, ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso. All’articolo 20, prevede misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Programmi straordinari di formazione
Nel dettaglio, per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la norma dispone che vengano realizzati programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale; sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro; infine, iniziative di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.