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Le perdite su crediti ai fini dell’Iva conseguenti a procedure concorsuali

Il decreto Sostegni bis torna a quanto stabilito nel 2016 sulla nota di variazione ai fini Iva per il recupero dell'imposta in caso di fallimento del committente. Ma non se è avvenuto prima del 26 maggio 2021

Finalmente il decreto legge Sostegni bis interviene sulla mai sopita questione della nota di variazione ai fini Iva per il recupero dell’imposta in caso di fallimento del committente. La norma in questione, tanto dibattuta negli ultimi anni, torna ad essere nella versione del 2016 modificando il momento in cui il creditore acquisisce il diritto di emettere il documento ai fini fiscali. Il Legislatore viene quindi incontro alle imprese danneggiate sia dal fallimento del loro cliente che dalla impossibilità a recuperare l’Iva già pagata a seguito dell’emissione della fattura mai incassata per la prestazione svolta.

L’analisi della Fondazione dei commercialisti

In questi giorni è stata diramata un’analisi della Fondazione dei commercialisti sugli ultimi dieci anni. Da questa analisi emerge che nel 2020, poco più di 330 mila famiglie italiane sono precipitate nell’area della povertà assoluta, il 20 per cento in più rispetto all’anno 2019 e non ha frenato la pressione fiscale che, anzi, è cresciuta ancora di più. L’anno scorso, mentre molte famiglie oltrepassavano la soglia di povertà non riuscendo a mantenere il livello dei consumi ritenuto essenziale dall’Istat, la pressione fiscale generale pari al 43,1 per cento, è aumentata di 0,7 punti di Pil, mentre quella delle famiglie, pari al 18,9 per ceto, è cresciuta di un punto di Pil.
Nello stesso periodo, il gettito erariale dell’Iva si è incrementato di soli 1,2 miliardi di euro.

Leggi anche – Famiglie, i poveri sono sempre più poveri. Aumenta il divario tra Nord e Sud

Una Commissione presieduta da Cottarelli

Sul punto il consiglio nazionale dei commercialisti ha istituito una Commissione di studi presieduta dal professor Carlo Cottarelli che ha elaborato una serie di proposte per una migliore riforma tributaria poste al vaglio delle forze politiche.
Parecchi Tribunali risultano congestionati dalla riforma della crisi d’impresa, che si rivela un’arma a doppio taglio per il tessuto imprenditoriale italiano, con indici troppo punitivi. Basti pensare che, a seguito della recessione economica innescata dalla pandemia, quasi 140 mila imprese (erano 56 mila prima del Covid-19) potrebbero essere costrette ad attivare le procedure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La riforma della crisi di impresa interviene in modo ampio e organico sulla disciplina fallimentare italiana, risalente al 1942. Le procedure di allerta sono una delle principali novità della riforma e prevedono: obblighi organizzativi in capo alle imprese che devono dotarsi di assetti adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità; strumenti di allerta, come la segnalazione di creditori pubblici qualificati, degli organi di controllo e indicatori della crisi che attivano le procedure di allerta; la ricerca, con l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri), istituiti presso le camere di commercio, di una soluzione extragiudiziale alla crisi, mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale.

Ecco quel che succede ai fini delle imposte dirette

Con l’ordinanza n. 9784/2019, la Corte di cassazione chiarisce quale siano i requisiti e i criteri di natura probatoria ai fini della deducibilità delle perdite sui crediti, secondo quanto stabilito dalla previsione del comma 5 dell’articolo 101, Dpr 917/1986: i costi deducibili dal reddito di impresa devono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Il disposto normativo, pone una deroga a tale regola ogni qual volta il debitore sia coinvolto in procedure concorsuali o in un accordo di ristrutturazione. Secondo la previsione normativa del TUIR 917/86, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

Presunzione legale che esonera il creditore

In queste ipotesi opera, dunque, una presunzione legale che esonera automaticamente il creditore dal dover dimostrare di aver subito in via definitiva una perdita inerente la sua attività di impresa. La ratio di favore di tale previsione prevista per il contribuente è da ricercarsi nel fatto che l’accertamento dei requisiti previsti viene rilasciata ex lege in via sostitutiva da un soggetto terzo, indipendente e imparziale, nell’ambito di una procedura giudiziale o amministrativa che presuppone o lo stato di insolvenza o quello di crisi. In altre parole, in presenza di una procedura concorsuale ricorre una presunzione di inesigibilità conclamata, la cui entità è stata oggetto di controllo da parte degli organi a tal uopo preposti ex lege. L’articolo 26 al comma 2 del DPR 633/1972, decreto del Presidente della Repubblica che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, in vigore prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Sostegni bis, prevedeva che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, […] a causa di: procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del1942, pubblicato nel Registro delle Imprese, il cedente del bene ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

Le imprese potevano recuperare parte del credito

Come si può chiaramente leggere dal testo della norma, se per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis della Legge fallimentare ed il piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), Legge fallimentare veniva individuato il momento in cui procedere con la nota di variazione ovvero l’omologazione per il primo e la pubblicazione al registro delle imprese per il secondo, in relazione al Fallimento la norma risultava molto più generica inquadrando il momento in cui le procedure concorsuali fossero rimaste infruttuose. Il chiaro beneficio per le imprese, che così facendo potevano celermente recuperare parte del credito irrecuperabile, d’altro canto ha prodotto una sofferenza per le casse erariali che avrebbero subito una riduzione del gettito fiscale Iva nel breve periodo e ciò ha purtroppo determinato un’ulteriore modifica della norma che aveva di fatto restaurato la disciplina precedente. La norma, in vigore prima delle modifiche del decreto legge Sostegni bis, aveva confermato il momento già stabilito per effettuare la nota di variazione per gli accordi di ristrutturazione del debito e dei piani attestati, mentre per il fallimento era tornata sull’aspetto che la stessa poteva essere operata dal cedente/prestatore solo al momento in cui la procedura concorsuale aveva avuto termine e fosse risultata infruttuosa. Tale evento si concretizzava quindi a partire dalla data in cui il piano di riparto finale era divenuto esecutivo per mancata opposizione dei creditori oppure era scaduto il termine per il reclamo avverso la chiusura del fallimento in caso di attivo non capiente.

Si torna alla disciplina della Legge Stabilità 2016

L’emergenza economica legata a quella sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 ha messo a dura prova le imprese del nostro Paese, intaccandone fortemente la liquidità. Il governo ha cercato di agevolare le imprese posticipando il pagamento delle rateizzazioni/rottamazioni in essere oltre che prevedere una sospensione dei tributi di periodo da pagare, stante la riduzione delle disponibilità liquide dovute alle continue chiusure. In questo contesto il governo Draghi con il decreto legge Sostegni bis dello scorso mese di maggio ha inteso proseguire il sostegno appunto alle imprese dal punto di vista della liquidità. La modifica dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 prevede: “a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale; il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Prima del 26 maggio vale la disciplina precedente

La stessa aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva anticipata all’Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto nella disciplina Iva antecedente a dette modifiche. La modifica della norma tuttavia si applicherà soltanto nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ciò significa che per i fallimenti dichiarati prima del 26 maggio 2021 varrà la disciplina precedente. Pertanto, per tutti i creditori dei fallimenti aperti in precedenza, per l’emissione del documento di variazione ai fini Iva, rimane l’obbligo di attendere la data in cui il piano di riparto sia reso esecutivo per mancata opposizione dei creditori o la scadenza dei termini per il reclamo del decreto di chiusura in assenza di attivo.

Modifica accolta con un plauso

La modifica proposta non può che essere accolta con un plauso ma d’altro canto, come ha ben precisato il consiglio nazionale dei commercialisti, spiace che la norma non possa essere applicata per le procedure fallimentari aperte precedentemente all’entrata in vigore del provvedimento che in qualche modo sarebbe potuta essere una boccata d’ossigeno per le imprese attualmente in stress finanziario a causa della crisi dovuta all’emergenza sanitaria. La scelta attuata nell’agevolare le imprese che subiscono indirettamente gli effetti del fallimento dei propri clienti appare di buon senso e la speranza è che non succeda, come per altro già avvenuto, che una legge successiva determini l’ennesimo passo indietro su questo tema. Con piacere è possibile affermare che è davvero prevalso il buon senso!

Maurizio Attinelli
Maurizio Attinelli
Coordinatore regionale degli ordini commercialisti di Sicilia, presidente ordine dei commercialisti Ragusa e componente comitato tecnico antiracket e antiusura presso la Prefettura di Ragusa. Magistrato alla Commissione tributaria regionale

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