La Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, (c.d. Legge di Bilancio) ha riformato l’istituto del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024. Tra le principali novità vi è il nuovo limite massimo di 7 mensilità per tutti i soggetti considerati occupabili. I percettori, inoltre, dovranno rispettare il nuovo obbligo di formazione, prendendo parte a percorsi di riqualificazione professionale per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il sussidio, infine, sarà revocato a chi non accetta la prima offerta di lavoro presentata, per la quale viene meno il requisito di congruità. Vediamo nel dettaglio le nuove regole di funzionamento.
Il nuovo limite di mensilità erogabili
La nuova disciplina prevede che la durata del reddito di cittadinanza sia limitata a 7 mensilità. Si tratta di una drastica riduzione se consideriamo il precedente limite di 18 mensilità, anche rinnovabili. Ci sono però alcuni casi di esclusione, per i quali il sussidio resterà invariato. Nello specifico, la durata massima resterà di 18 mesi solo per i nuclei familiari: con minori; con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159); con persone di età pari o superiore ai 60 anni.
Gli obblighi formativi
per gli occupabili Nel 2023 i beneficiari saranno tenuti a seguire un percorso di formazione o riqualificazione professionale di 6 mesi in modo da facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. La novità si applica ai soggetti occupabili dai 18 ai 59 anni che devono sottoscrivere il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale, cioè il percorso personalizzato di accompagnamento verso il reinserimento nel mondo del lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, invece, “l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello” (comma 316 art. 1 Legge di Bilancio), o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
Quando si perde il diritto alla fruizione
Come detto, non frequentando il percorso di formazione, si perde il diritto alla fruizione del reddito di cittadinanza. Ma il contributo economico cessa anche se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro “congrua”). I percettori del sussidio economico, pertanto, dovranno necessariamente accettare la prima offerta di lavoro presentata per non perdere il diritto alla fruizione.
Gli incentivi per l’assunzione dei beneficiari
È introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro, ad eccezione di quelli domestici, che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. Il nuovo incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e spetta per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Per favorire l’inserimento lavorativo, inoltre, la percezione del reddito di cittadinanza sarà compatibile anche con il lavoro stagionale o intermittente nel limite di 3.000 euro, così da incentivare l’impiego anche in attività stagionali. Infine, è previsto che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.