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Riforma Cartabia: dalle famiglie alle udienze. Come cambia il processo civile

La riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023, realizza il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, nell’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” e nel rispetto della garanzia del contraddittorio

La riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023, realizza il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, nell’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” e nel rispetto della garanzia del contraddittorio. Le novità di maggior rilievo, relativamente al processo civile, possono così essere sintetizzate: Chiarezza e sinteticità degli atti. Tali principi, codificati nel nuovo art. 121 c.p.c., divengono i cardini del processo civile, al fine di garantire il principio di ragionevole durata del processo ed il principio di leale collaborazione tra le parti ed il giudice.

Udienze a distanza e udienze cautelari

“Stabilizzazione” delle udienze a distanza e delle udienze cartolari: il nuovo terzo comma dell’art. 127 c.p.c. prevede che il giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o mediante il deposito di note scritte, modalità, quest’ultima, precedentemente introdotta per fronteggiare l’emergenza pandemica.
Il giudizio di cognizione: la riforma ridisegna i termini processuali relativi alla costituzione delle parti intervenendo sugli artt. 163, comma III, n. 4, e 167, comma I, del c.p.c., con la previsione che tra la notificazione dell’atto di citazione e l’udienza di prima comparizione dovranno intercorrere almeno centoventi giorni liberi ed il convenuto dovrà costituirsi entro il termine di settanta giorni prima dell’udienza, al fine di consentire lo scambio delle memorie scritte. Il neo-introdotto art. 171 bis c.p.c. stabilisce che il Giudice Istruttore, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, è tenuto a compiere tutte le verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio. L’art. 171 ter c.p.c. disciplina le memorie scritte, ossia quegli atti processuali (da depositarsi entro il termine di 40, 20 e 10 giorni prima della data di prima udienza), con cui le parti potranno “aggiustare” definitivamente la propria difesa e formulare le richieste istruttorie e, così, chiarire al giudice qual è l’oggetto del contendere.

La valutazione dell’istruttoria nella prima udienza

La prima udienza non è più considerata quale momento di primo contatto tra le parti ed il giudice ma, e diversamente, quel momento in cui quest’ultimo, alla luce di quanto rilevato dalle parti con le memorie sopracitate, valuta compiutamente se continuare l’istruttoria (procedendo all’assunzione dei richiesti mezzi istruttori) ovvero decidere il giudizio sulla base dei documenti già prodotti. Si introducono, per finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione, le ordinanze definitorie, artt. 183 ter e 183 quater c.p.c., che consentono al giudice di emettere provvedimenti provvisori, di accoglimento o di rigetto delle domande, non idonei al giudicato, ma dotati di efficacia esecutiva.

La decisione

La fase decisoria: il nuovo assetto prevede che venga fissata un’udienza di rimessione della causa in decisione rispetto alla quale decorrono, a ritroso, tre termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima), per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima) e, infine, per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima). L’art. 281 decies c.p.c. introduce il procedimento semplificato di cognizione il quale, ancorché sommario e deformalizzato in ordine all’iter procedimentale e/o alle modalità di assunzione dei mezzi di prova, è comunque un giudizio a cognizione piena che può essere celebrato, però, solo nei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Nel giudizio davanti al giudice di pace troveranno applicazione le forme del procedimento semplificato di cognizione e, pertanto, la domanda dovrà essere proposta con ricorso ed alla prima udienza, fermo l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, il giudice dovrà osservare il disposto dell’art. 281 duodecies c.p.c., che prevede che si proceda all’istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.

Processo civile telematico ed esecutivo

Tra le novità più rilevati non può non essere citata anche l’implementazione del processo civile telematico, con l’introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti delle parti, ovvero l’obbligatorietà delle notifiche a mezzo pec, nei casi in cui il destinatario sia obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero quando abbia eletto domicilio digitale. Relativamente al processo esecutivo, si evidenzia l’abrogazione delle norme sulla formula esecutiva e sulla spedizione in forma esecutiva, tanto che, ai fini dell’avvio dell’esecuzione forzata da parte del creditore istante, sarà sufficiente notificare al debitore la copia del titolo esecutivo (giudiziale) munita di attestazione di conformità dell’avvocato.

Vendita o pignoramento immobili

Tra le ulteriori novità in materia: la relazione di stima e gli avvisi di vendita dovranno essere redatti secondo schemi standardizzati; in caso di istanza per la ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. presentata dal creditore, i termini di efficacia dell’atto di precetto rimangono sospesi sino alla conclusione delle operazioni previste; inoltre sono stati ridotti i termini per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale. Nella procedura di liberazione dell’immobile pignorato, sarà il custode ad attuare il provvedimento di liberazione secondo le disposizioni del giudice e senza le formalità previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c. Va poi ricordata l’introduzione delle cd. misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c., e l’istituzione presso il Ministero di Giustizia di una banca dati per le aste giudiziali.

Famiglia, separazione e divorzio

In tema di separazione e divorzio viene introdotto il cd. rito unico, alternativo alla procedura già in vigore (che prevede la possibilità di ottenere dapprima la separazione e successivamente il divorzio), con cui sarà possibile, con un unico atto e davanti allo stesso giudice, proporre contestualmente sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Il ricorso introduttivo dovrà contenere la chiara e sintetica esposizione dei fatti, degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e l’allegazione dei mezzi di prova, nonché (ed in presenza di figli minori della coppia) il cd. “piano genitoriale”, utile al giudice per modulare visite e collocamento dei figli minorenni. Il legislatore, inoltre, ha previsto la riforma integrale del diritto di famiglia, con l’istituzione, entro un anno dall’approvazione della legge, di un unico rito denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, inserito nel libro II del codice, dal quale restano esclusi solo i procedimenti di adozione in senso stretto.

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Salvatore Guglielmino e Erica Damigella
Salvatore Guglielmino e Erica Damigella
Avv. SALVATORE GUGLIELMINO Esperto di diritto civile, diritto fallimentare, diritto del lavoro e sindacale, diritto dell’esecuzione civile. Dal dicembre del 2019 collabora con lo Studio legale Avvocati Associati. Avv. ERICA DAMIGELLA Svolge la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto del Lavoro e Diritto Civile.

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