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Smart working: misure semplificate valide fino al 31 dicembre

I datori di lavoro privati continuano ad essere esonerati dalla sottoscrizione dell’accordo individuale, obbligo che tornerà solo dal 1° gennaio 2023. Possibile comunicare il lavoro agile con la nuova procedura attraverso il portale dei servizi online del ministero del Lavoro

Il decreto Aiuti bis, definitivamente convertito in legge e pubblicato in Gazzetta il 21 settembre 2022, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working semplificato, per cui è ancora possibile modificare le modalità di lavoro in maniera unilaterale senza l’accordo individuale che la legge n. 81/2017 di norma prevede debba essere prima stipulato tra il datore e il lavoratore. Ma vediamo come si applicano le nuove regole. La legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Aiuti-bis introduce alcune novità in materia di lavoro agile. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure semplificate del lavoro agile, già in essere durante l’emergenza sanitaria. I datori di lavoro privati, dunque, continuano ad essere esonerati dalla sottoscrizione dell’accordo individuale, obbligo che tornerà solo dal 1° gennaio 2023.

La procedura del lavoro agile semplificato

Sino al 31 dicembre 2022 è prorogato il termine entro cui è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e per fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione anche in assenza degli accordi individuali. In particolare, si applicano le seguenti regole: i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile; la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali, che la legge prevede debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore. Gli obblighi di informativa sulla sicurezza previsti dalla legge sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail. Con tale procedura potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni per periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022.

La nuova procedura ordinaria di comunicazione

Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la (nuova) procedura ordinaria di cui al Dm 149 del 22 agosto 2022. Il ministero del Lavoro, infatti, con il Dm 149 del 22 agosto 2022, ha chiarito le modalità di comunicazione obbligatoria, statuendo che a decorrere dal 1° settembre è attivo il modulo aggiornato all’interno del portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro, accessibile tramite autenticazione con credenziali Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). La nuova modalità di comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro potrà essere utilizzata esclusivamente per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre. Il datore di lavoro non dovrà allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione. Quanto ai termini per procedere all’adempimento, il 26 agosto il ministero del Lavoro ha diffuso un comunicato con il quale ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Genitori con figli under 14 e soggetti a rischio Covid

Viene disposta la proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti che abbiamo almeno un figlio minore di 14 anni. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. cassa integrazione o Naspi); all’interno del nucleo familiare non ci deve essere un genitore non lavoratore; il lavoro da remoto deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus Sars-Cov-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria. I suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, senza che il datore di lavoro possa opporre un qualche rifiuto.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene disposta la proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili, ossia: i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da grave compromissione del sistema immunitario o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992. Con il Decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 è stata pubblicata la lista delle patologie e delle condizioni croniche che, di fatto, danno diritto allo smart working. I suddetti lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022 hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

Alcuni link utili

Legge n. 142 del 21 settembre 2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22G00152/sg
Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-
comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx

Decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A01023/sg

Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta & Viviana Giuffrida
Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente di diritto del lavoro e salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro presso l’Università “Kore” di Enna. Esperto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fondatore dello Studio Legale “Avvocati Associati” Catania-Roma-Siracusa. Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche. Presidente del collegio sindacale di GSE S.p.A.. Componente del Collegio sindacale di Banca del Fucino S.p.A.. Esperto di responsabilità amministrativa degli Enti, e componente di organismi di vigilanza. Viviana Giuffrida, PhD Student all’Università degli Studi di Enna “Kore" in scienze economiche, aziendali e giuridiche. Svolge il tirocinio presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania e la pratica forense presso lo Studio legale Avvocati Associati, occupandosi di Diritto Sindacale e del Lavoro.

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