Sorveglianza sanitaria: anche senza obbligo, il medico va nominato

Il medico competente è, ai sensi dell’art. 2 comma I, lettera h del d.lgs. 81/2008 (cd. T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro), un soggetto in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, nominato dal datore di lavoro al fine di coadiuvare quest’ultimo nell’attività di valutazione dei rischi e all’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), nonché per effettuare la sorveglianza sanitaria. In relazione alle norme che disciplinano gli obblighi di cui sono gravati il datore di lavoro ed il medico competente si è posto il problema se queste dovessero essere interpretate nel senso che il datore di lavoro dovesse procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria. La questione è stata recentemente risolta dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un organo istituito presso il ministero del Lavoro ed incaricato di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia. Con l’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, la Commissione, d’un canto, ha precisato che il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non potendo delegare in toto la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Dvr, d’altro canto, ha ribadito che rientra tra i compiti del medico quello di collaborare con il datore di lavoro anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria. Infine, partendo dal presupposto dell’obbligatorietà della nomina del medico ai fini dell’espletamento dell’attività di sorveglianza sanitaria stabilito dall’art. 41 del T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha statuito che il medico competente, se nominato, deve collaborare alla valutazione dei rischi. Dunque, la Commissione per gli interpelli ha confermato che il datore di lavoro è obbligato alla preventiva nomina del medico competente per il suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi anche nell’ipotesi in cui dalla valutazione non sia emerso l’obbligo di sorveglianza sanitaria.