Cassa integrazione ordinaria: come e quando fare domanda
Il decreto pubblicato il 17 marzo
introduce una serie di misure speciali a sostegno dei datori di
lavoro e dei lavoratori. L’Inps ha spiegato nel dettaglio le
procedure e il funzionamento delle richieste riguardanti la Cassa
integrazione ordinaria. L’assegno ordinario è concesso anche
ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Le domande di
accesso al trattamento di Cassa integrazione ordinaria devono essere
inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa. Quindi, a oggi e salvo
ulteriori proroghe, fino ad agosto. Anche perché lo spazio dei
quattro mesi è “sospeso” fino alla circolare Insp. In sostanza,
i quattro mesi iniziano a scorrere dal 23 marzo, anche nel caso in
cui l’attività sia stata già bloccata dal 23 febbraio in poi. Se
invece l’attività viene bloccata da adesso in avanti, la decorrenza
del termine di presentazione della domanda seguirà le regole
ordinarie e, pertanto, è individuata nella “data di inizio
dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa”. Le domande per accedere alla Cassa integrazione ordinaria sono disponibili nel portale Inps, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig e Fondi di solidarietà”. La domanda è disponibile anche nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”. Al momento dell’inserimento della causale, sarà possibile scegliere quella denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta consentirà alle imprese di non allegare altri documenti, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari. Leggianche–Lavoro, imprese, Fisco. Cura Italia: tutto ciò che c’è da sapere Le domande di assegno ordinario possono
essere presentate per una durata massima di nove settimane, comprese
nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Il perdio nel
quale si beneficia dell’ammortizzatore “non sarà inserito nel
computo del biennio mobile né del quinquennio mobile”. Non è
neppure “conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile”. Per i lavoratori
interessati “non viene valutata l’anzianità lavorativa”.
Basta risultare “in forza presso l’azienda richiedente al 23
febbraio”. Non deve essere compilata la relazione tecnica, né
allegata la scheda causale né altre dichiarazioni. I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di Cassa integrazione ordinaria o hanno già presentato domanda con altra causale e sono in attesa di autorizzazione possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda con causale “COVID-19 nazionale”. La possibilità riguarda anche i periodi già autorizzati o quelli oggetto di domande già presentate. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.