L’ultimo formale via libera l’ha dato il parlamento europeo di Strasburgo: il certificato Covid digitale dell’Unione europea sarà attivo dal 1 luglio. Si tratta di una certificazione rilasciata ai vaccinati, con qualunque tipo di siero, che permette gli spostamenti tra un Pese e l’altro dell’Ue senza quarantena. Un “green pass” che, per l’Italia, significherà nei prossimi giorni un collegamento dei database nazionali a quello comunitario, passaggio necessario possibile per tutto il mese di giugno tramite quello che viene definito “gateway europeo”.
Non solo per vaccinati
Il rilascio da parte dell’Italia avverrà quindi entro la data fissata del 1 luglio, e il certificato potrà essere cartaceo oltre che con codice digitale Qr. Sarà rilasciato non solo a chi ha effettuato il vaccino da almeno 14 giorni ma, spiega il sito dedicato dell’Unione, anche a chi è guarito dalla patologia negli ultimi sei mesi o ha effettuato un test, antigenico o molecolare, nelle 48 ore precedenti alla partenza, chiaramente con esito negativo. La certificazione durerà quindi nove mesi per i vaccinati, sei mesi per i guariti e solo due giorni per chi ha effettuato un tampone. L’inserimento all’interno del database europeo avverrà in automatico, secondo le linee guida Ue.

Libera circolazione dal 1 luglio
Tra i Paesi membri dell’Unonione a oggi solo Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia e Lituania sono effettivamente connesse al gateway europeo per la verifica dei codici, e possono quindi utilizzare e accettare i pass. Un passaggio, come detto, che sarà definitivo e attivo per tutti dal 1 luglio. Con il “green pass” sarà possibile in caso di viaggio, esonerare il titolare del certificato dalle restrizioni alla libera circolazione. Gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato Covid digitale dell’Ue, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. Decisioni che, come spiega la stessa Unione europea, potranno essere prese “in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione”. Misure per le quali “lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione”.