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Nuovo Codice degli appalti: gare solo sopra i 5,4 milioni, subappalti “liberi”

Dalle nuove soglie per l'affidamento diretto e la procedura negoziata alla "liberalizzazione" dell'appalto integrato, passando per la digitalizzazione dei bandi e gli extra costi: una guida sintetica alle nuove regole in materia di servizi e lavori pubblici

Affidamento diretto per servizi e forniture sotto i 140 mila euro, e per i lavori pubblici sotto i 150 mila. Sopra queste soglie servirà la procedura negoziata – cioè la contrattazione diretta tra la Pubblica amministrazione e gli operatori economici, almeno cinque o dieci a seconda dei casi – con obbligo di gara pubblica soltanto sopra la soglia comunitaria di 250 mila euro per i servizi (750 mila nel caso dei servizi sociali) e di 5,382 milioni per i lavori pubblici. Sono queste la principali novità della riforma del Codice degli appalti, in vigore dal primo aprile. Una norma fortemente voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che l’ha definita “un volano per il rilancio della crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della Nazione”, ma criticata da diversi osservatori esterni come l’Anac, Autorità nazionale anti corruzione. Per il presidente Giuseppe Busia, infatti, “semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza”. Principi che nel nuovo Codice, secondo Busia, “non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria”.

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Meno progettazione, più subappalti

Il nuovo testo prevede una nuova figura, quella del Rup (Responsabile unico di progetto) che sostituisce il vecchio Rup (Responsabile unico di procedimento) e che a sua volta potrà avere dei “responsabili di fase”, per aiutarlo a seguire i diversi passaggi dell’opera. Cambia anche l’iter di progettazione. Le tre fasi attuali – progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo – vengono ridotte a due eliminando lo step intermedio del progetto definitivo. Viene data più libertà ai subappalti (anche “a cascata”, cioè subappalti di subappalti) e viene liberalizzato l’appalto integrato – cioè l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico – confermando una norma provvisoria del 2021. La maggior parte del nuovo Codice diventerà operativa dal primo luglio 2023, creando così un “periodo transitorio” per consentire a enti e imprese di adeguarsi alle nuove regole. La parte relativa alla digitalizzazione, inoltre, entrerà in vigore dal primo gennaio 2024. Per gli affidamenti e i contratti relativi al Pnrr, infine, continua a valere la normativa speciale introdotta con il Dl 77/2021.

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Risultato, fiducia e accesso al mercato

Entrando più nel dettaglio, il nuovo Codice degli appalti si apre con alcuni “principi”, che hanno valore sostanziale dato che l’articolo 4 chiarisce che le disposizioni dell’intero testo “si interpretano e si applicano in base a essi”. Il primo è il “principio del risultato” (articolo 1), secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. C’è poi il “principio della fiducia” (articolo 2), per cui “l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”. Infine viene tracciato il “principio dell’accesso al mercato” (articolo 3), secondo cui “le stazioni e gli enti concedenti favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

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La digitalizzazione degli appalti pubblici

Una parte importante del testo si concentra sulla digitalizzazione. In particolare viene stabilito che dal primo gennaio 2024 “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”, utilizzando a questo scopo le proprie “piattaforme e servizi digitali infrastrutturali” e assicurandosi che i dati siano “fruibili in formato aperto”. Per il principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato “è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente”. Viene chiarito inoltre che “le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente”, e che se possibile le stazioni appaltanti “ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte”. L’obiettivo generale delle nuove regole è quello di garantire “la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi automatizzati”.

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La programmazione e le soglie economiche

Per quanto riguarda la programmazione, viene aumentata di un anno la durata del Programma degli acquisti di beni e servizi, che diviene triennale per essere equiparato al Programma dei lavori pubblici. Si tratta dei documenti nei quali vengono pianificati gli obiettivi e le esigenze delle diverse amministrazioni, da approvare “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili”. Vengono modificate anche le soglie economiche sopra le quali i lavori devono essere inseriti nel documento. Per quanto riguarda i lavori pubblici, vanno inseriti nel Piano triennale quelli di importo stimato pari o superiore a 150 mila euro, mentre per i servizi quelli di importo pari o superiore a 140 mila euro. Il Codice chiarisce che “lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione”, e di conseguenza non sono pubblicati “sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

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Appalto integrato e revisione dei prezzi

Per quanto riguarda la progettazione dei lavori, una delle modifiche più importanti riguarda l’appalto integrato, su cui la disciplina negli ultimi anni è stata controversa. Il nuovo Codice, all’articolo 44, prevede che sia possibile “sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato […] con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto”. In ogni caso sono escluse dall’appalto integrato le “opere di manutenzione ordinaria”. A proposito di costi, l’articolo 60 prevede l’obbligo di “inserimento delle clausole di revisione prezzi” nei documenti di gara iniziali. Eventuali extra-costi, insomma, vengono delimitati sin dal principio. Le clausole infatti “non apportano modifiche che alterino il contratto”, ma si attivano “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” e fanno riferimento agli “indici sintetici dell’Istat” in materia di costruzioni, industria e servizi.

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Valerio Musumeci
Valerio Musumeci
Valerio Musumeci (Catania, 1992), è giornalista e scrittore. Nel 2015 ha esordito con il pamphlet storico-politico "Cornutissima semmai. Controcanto della Sicilia buttanissima", Circolo Poudhron, con prefazione della scrittrice Vania Lucia Gaito, inserito nella bibliografia del laboratorio “Paesaggi delle mafie” dell'Università degli Studi di Catania. Nel 2017, per lo stesso editore, ha curato un saggio sul berlusconismo all'interno del volume "L'Italia tradita. Storia del Belpaese dal miracolo al declino", con prefazione dell'economista Nino Galloni. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo, "Agata rubata", Bonfirraro Editore.

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