Vittime dell’amianto: 20 milioni di euro per i lavoratori portuali

Si attende la firma del ministro dell’Economia al decreto interministeriale che stabilisce leprocedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, nel settore dei lavoratori portuali. Il documento è stato firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando lo scorso settembre, con limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Il fondo istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007) rappresenta un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione all’amianto e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti. Nel caso specifico riguarda gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali. Potranno accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Potranno presentare domanda anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale. Le domande potranno essere presentate all’Inail entro e non oltre 60 giorni dalla data dipubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, che si occuperà come di consueto della procedura di valutazione della domanda e procederà all’erogazione della prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle Autorità di sistema portuale grazie al trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Inail emanerà quindi una circolare di istruzioni, si occuperà, come di consueto della procedura di valutazione della domanda e procederà all’erogazione della prestazione del Fondo. Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto 27 ottobre 2016, l’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti della dotazione del fondo pari, come detto, a 10 milioni di euro per ciascun anno. Ricordiamo che l’Italia, con l’approvazione della legge numero 257 nel marzo 1992, è stata uno dei primi Paesi al mondo a vietare estrazione, importazione, lavorazione, utilizzo, commercializzazione e esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono. Ma, nonostante il fatto che da tempo sia accertato il suo essere altamente nocivo per la salute, la “questione amianto” non è ancora chiusa. In alcuni Paesi infatti l’amianto è ancora utilizzato e continua a essere prodotto ed esportato. Inoltre, a causa dell’uso massiccio in passato e della sua permanenza nell’ambiente, che richiede adeguate procedure di smaltimento, il pericolo di esposizione dei lavoratori e dei cittadini persiste anche negli Stati che, come l’Italia, hanno scelto di vietarlo. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità le persone ancora esposte all’amianto nei luoghi di lavoro sono circa 125 milioni. Soltanto in Europa sono 15 mila ogni anno le morti correlate all’amianto e l’amianto è responsabile di circa la metà di tutti i decessi per cancro sviluppato sul posto di lavoro. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sghttps://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09005https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-fondo-vittime-amianto-2021_6443167769276.pdf